Art. 8.
(Formazione scientifica e aggiornamento professionale).

      1. I componenti della Commissione per le emergenze e le crisi idropotabili e della segreteria tecnica di cui all'articolo 161-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, i responsabili delle cellule di crisi di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, nonché i commissari ad acta, nominati ai sensi dell'articolo 152, comma 3-bis, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, introdotto dall'articolo 7 della presente legge, devono essere in possesso della laurea in scienze geologiche, ingegneria civile, ingegneria idraulica o ingegneria per l'ambiente e il territorio, ed essere iscritti da almeno otto anni nei rispettivi ordini professionali. Costituisce titolo di preferenza la comprovata esperienza nell'ambito di interventi di captazione delle acque, nonché di pianificazione e di ottimizzazione di reti idriche ad uso idropotabile.
      2. Le università degli studi, nel rispetto della propria autonomia didattica e gestionale e in conformità alle norme generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria, nell'ambito delle facoltà di scienze geologiche e di ingegneria, possono introdurre, quale materia d'esame, indirizzo di laurea o corso di specializzazione o di perfezionamento post-laurea, la materia denominata «Idrogeologia delle acque per uso umano». Formano oggetto di studio di tale

 

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materia: la normativa sulle acque potabili; la chimica delle acque ad uso alimentare; l'impatto dei cambiamenti climatici sulle riserve idriche; i metodi di risanamento degli acquiferi; la gestione delle crisi idropotabili; la previsione e la gestione delle emergenze dovute ad atti di aggressione, di terrorismo o di sabotaggio; il monitoraggio, la salvaguardia e la gestione delle aree di alimentazione e di ricarica; gli elementi di certificazione di qualità delle acque per uso umano.